Distrettuali
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DEL MINORE AI SENSI DELLA L. 149/2001 – anno 2021
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DEL MINORE AI SENSI DELLA L. 149/2001 – anno 2022
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DEL MINORE AI SENSI DELLA L. 149/2001 – anno 2023
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DEL MINORE AI SENSI DELLA L. 149/2001 – anno 2024
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DELL’ADULTO AI SENSI DELLA L. 149/2001 – anno 2021
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DELL’ADULTO AI SENSI DELLA L. 149/2001- anno 2022
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DELL’ADULTO AI SENSI DELLA L. 149/2001- anno 2023
ELENCO DIFENSORI/CURATORI SPECIALI DELL’ADULTO AI SENSI DELLA L. 149/2001 – anno 2024
Requisiti comuni, richiesti sia ai fini della prima iscrizione che della permanenza, sono:
Iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato;
Assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;
Adempimento dell’obbligo formativo nell’anno antecedente la presentazione della domanda.
Nella domanda di prima iscrizione sarà inoltre necessario certificare:
di aver partecipato nell’anno precedente ad un corso di formazione per il curatore speciale accreditato dal CNF ovvero da altri Enti preposti, acquisendo almeno 18 crediti
Nella domanda di permanenza sarà invece necessario dichiarare, alternativamente:
di aver acquisito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente n. 10 crediti formativi in materia di diritto di famiglia e/o minorile, (anche per chi è esonerato dall’obbligo formativo per raggiungimento del limite di età o di anni di iscrizione);
oppure
di aver acquisito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno almeno sette crediti in materia di famiglia (anche per chi è esonerato dall’obbligo formativo per raggiungimento del limite di età o di anni di iscrizione) e di aver svolto il ruolo di avvocato difensore degli adulti o di curatore speciale del minore in procedimenti di adottabilità o in procedimenti di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale o il ruolo di curatore del minore in altri procedimenti civili avanti al T.M. o avanti al T.O. in almeno due procedure, anche già in corso nel medesimo periodo (si specifica che è sufficiente aver partecipato durante l’anno ad un’udienza o espletato un adempimento in un procedimento già pendente).
Le domande dovranno essere inviate entro il 31 dicembre di ogni anno a mezzo PEC all’Ordine di appartenenza, che ne curerà la trasmissione all’Ordine di Torino per l’inoltro della lista al Tribunale dei Minori.