Patrocinio a spese dello Stato

Vademecum e guida operativa al deposito

VADEMECUM DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

P.S.S. telematico Guida Operativa al deposito in Riconosco

Condizioni reddituali per l’ammissione

Adeguamento dei limiti di reddito per l’acceso al patrocinio a spese dello Stato – G.U. n.130 del 06.06.2023

€ 12.838,01 lordi

Si specifica che:

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24378/2019, stabilisce che, il richiedente l’accesso al beneficio che convive con il coniuge o con altri familiari, deve indicare il reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; per questa ragione, per l’ammissione al gratuito patrocinio devono essere indicati, ex art. 76 d. P.R. n. 115 del 2002, anche i redditi esentati dal computo ai fini dell’IRPEF e quindi pure  gli assegni di mantenimenti ricevuti per i figli dal coniuge separato non collocatario (lo stesso dicasi gli assegni familiari e pensioni di invalidità), i quali, pur non essendo tassati, concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l’ammissione al beneficio in questione.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (Decreto del Ministero della Giustizia 10.05.2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 del 6 giugno 2023).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

 

Scelta dell’Avvocato

Per la materia civile

Il cittadino dovrà individuare un avvocato nell’elenco qui sopra e prendere direttamente un appuntamento con lo studio del professionista specificando che si tratta di “Patrocinio a spese dello Stato”

Per la materia penale

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Si rimanda alla pagina del Ministero per dettagliate informazioni sulla procedura –  Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

Elenchi degli Avvocati disponibili

Elenco degli Avvocati disponibili aggiornato al 31.07.2024

Elenco degli Avvocati disponibili aggiornato al 31.01.2024

Elenco degli Avvocati disponibili aggiornato al 31.07.2023

Elenco degli Avvocati disponibili aggiornato al 31.01.2023

Elenco degli Avvocati disponibili aggiornato al 31.07.2022

Elenco degli Avvocati disponibili aggiornato al 31.01.2022

Elenco degli Avvocati disponibili aggiornato al 31.01.2021

 

Protocollo per liquidazione delle spese

Protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati nelle cause di diritto di famiglia ove la parte è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato – 15/02/2024

Protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati nelle cause di diritto di famiglia ove la parte è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato – 15/02/2024

Iscrizione all’elenco Unico presso questo Ordine

Gli appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Novara, possono richiedere l’iscrizione nell’elenco degli avvocati dispobibili al patrocinio a spese dello Stato, entro e non oltre il 31 Gennaio ed il 31 Luglio di ogni anno, con il sottostante modulo. Il rinnovo dell’elenco avviene a cadenza semestrale

Modulo iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato

Per gli Avvocati di altri fori

Per potersi accreditare ed accedere al servizio, gli Avvocati non iscritti presso questo Ordine, possono inviare una e-mail a segreteria@ordineavvocatinovara.it  contenente la richiesta di credenziali indicando:

  • Cognome e nome
  • Codice fiscale – Luogo e data di nascita
  • Indirizzo di Studio
  • Pec
  • Autocertificazione dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, tenuto dal proprio Ordine
  • Foro di appartenenza

Richiesta certificati

Si precisa che la richiesta di rilascio del certificato attestante l’iscrizione all’elenco è soggetta, nostro malgrado, all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 tanto sull’istanza quanto sul certificato.

L’iscrizione nell’elenco è comunque autocertificabile secondo la normativa vigente.